(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 7 del 28 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.   La   presente  legge  disciplina  l'ordinamento  del  Servizio
sanitario  regionale  sulla  base  del  decreto  legislativo  del  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
  2.  Costituiscono  obiettivi  del  Servizio  sanitario regionale la
prevenzione,  cura  e  riabilitazione,  al  fine  di  assicurare   ai
cittadini  i  livelli  uniformi  di  tutela  e  assistenza  sanitaria
indicati dalla programmazione nazionale, nonche' eventuali  ulteriori
livelli   integrativi   di   assistenza   sanitaria   indicati  dalla
programmazione regionale anche in rapporto alle risorse a  tali  fini
messe a disposizione.
  3.  Il  Servizio  sanitario  regionale  e' costituito dal complesso
delle funzioni,  delle  strutture,  delle  attivita'  e  dei  servizi
sanitari presenti nel territorio regionale ed opera con modalita' che
assicurino  l'eguaglianza  di  tutti  i  cittadini,  concorrendo alla
promozione della loro salute.