(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 28 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale sulla base del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la prevenzione, cura e riabilitazione, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di tutela e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione nazionale, nonche' eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla programmazione regionale anche in rapporto alle risorse a tali fini messe a disposizione. 3. Il Servizio sanitario regionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, delle attivita' e dei servizi sanitari presenti nel territorio regionale ed opera con modalita' che assicurino l'eguaglianza di tutti i cittadini, concorrendo alla promozione della loro salute.